Applicazione, ai sensi dell’articolo 17 bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 229 bis, della legge 29 dicembre 2022 n.197 - annullamento automatico e integrale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.